A seguito delle procedure d'infrazione avviate dall'UE si evidenziano le principali modifiche disposte in materia di patenti di guida e di Codice della Strada:
- apportate deroghe ai requisiti che devono essere posseduti da coloro che al 30.6.2015 effettuano esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A - C1, C, D1 e D - BE, C1E, CE, D1E e DE, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
- introdotta la possibilità di poter guidare a sedici anni i veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, A1, B1, con possibilità di trasporto di un passeggero;
- eliminato il limite di 750 Kg di massa rimorchiabile per la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D;
- ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo.
Estratto da: Ministero dell' Interno